Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge in esame si suddivide in sei articoli contenenti cinque deleghe legislative volte a realizzare un generale riordino delle disposizioni tributarie statali.
      In particolare, l'articolo 1 demanda al Governo l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e ad apportare modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.
      Nell'attuazione della delega il Governo si atterrà a princìpi aventi quali finalità: la natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'aliquota unica non superiore al 20 per cento e con la conferma delle vigenti disposizioni che prevedono esenzioni ovvero non imponibilità di redditi diversi e di capitali; il rispetto, nell'applicazione dell'aliquota unica, dei princìpi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione; l'eventuale introduzione di misure compensative, anche attraverso deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli; la semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari; il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, attraverso

 

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l'introduzione di tutte le modifiche necessarie e nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, nonché tra gli intermediari finanziari; l'introduzione di una adeguata disciplina transitoria volta ad escludere, con riferimento alle posizioni maturate prima della data di entrata in vigore della nuova normativa, la possibilità di ingiustificati guadagni o perdite derivanti dal passaggio alla nuova disciplina.
      Dall'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 in oggetto sono attese maggiori entrate per un importo non inferiore a 1.100 milioni di euro per l'anno 2007 e a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
      La delega legislativa di cui all'articolo 2, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ha ad oggetto la revisione della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, con il primario obiettivo di aumentare l'efficacia della lotta all'evasione fiscale, anche quando essa si presenta sotto forma di «evasione da riscossione».
      Nell'attuazione della delega il Governo si atterrà a princìpi aventi quali finalità: la razionalizzazione e il rafforzamento delle procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo, attraverso, tra l'altro, il riconoscimento agli agenti della riscossione del potere di concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo; l'estensione ai terzi, di cui gli agenti della riscossione decidono di avvalersi ai fini dell'attività di riscossione coattiva, del regime fiscale agevolato attualmente riconosciuto agli agenti medesimi nell'ambito dello svolgimento della propria attività; la parziale revisione della vigente disciplina in materia di rimborso delle spese sostenute dagli agenti della riscossione, al fine di assicurare agli stessi il ristoro di tutte le tipologie di oneri derivanti dall'esercizio dei compiti istituzionali.
      Ulteriori princìpi cui dovrà attenersi l'esecutivo riguardano: la ridefinizione del sistema di controllo dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, prevedendo, in particolare, che i nuovi criteri di verifica dell'effettiva inesigibilità dei crediti siano individuati anche facendo riferimento al valore delle singole partite iscritte a ruolo; la semplificazione delle procedure di rimborso al contribuente delle somme oggetto di sgravio per indebito, anche attraverso la previsione del pagamento mediante accredito sul conto corrente del beneficiario; la limitazione della chiamata in giudizio dell'agente della riscossione ai soli casi in cui siano eccepiti vizi effettivamente riferibili all'attività dello stesso, evitando così che il concessionario possa essere considerato legittimato passivamente in controversie che traggono origine dalla notifica di una cartella di pagamento, ma che hanno ad oggetto eccezioni relative unicamente all'operato dell'ente creditore in sede di iscrizione a ruolo.
      La delega, infine, prevede l'attribuzione a Riscossione S.p.a. di funzioni oggi spettanti all'Agenzia delle entrate in materia di gestione dei versamenti unitari con compensazione di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché del monitoraggio dei versamenti d'imposta e contributivi, ai fini del tempestivo recupero coattivo delle somme dovute e non versate spontaneamente.
      Con l'articolo 3 si delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di uno o più decreti legislativi in materia di accertamento dei tributi erariali, volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le relative disposizioni.
      I criteri direttivi cui dovrà attenersi l'esecutivo riguardano: l'armonizzazione delle regole generali e dei poteri di accertamento per tutti i tributi erariali, comprese le attribuzioni e la competenza territoriale degli uffici, al fine di assicurare la coerenza con i princìpi della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), e con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; l'unificazione dei termini per l'accertamento dei tributi erariali, con la sola previsione di termini differenziati nelle ipotesi di violazioni che comportano obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
 

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n. 74, e dei termini per la richiesta di rimborso dei tributi, accessori e sanzioni non dovuti; l'armonizzazione dei diversi metodi di accertamento e la revisione dei criteri di accertamento presuntivi sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva; l'armonizzazione delle diverse forme di interpello, incluso quello internazionale, e l'introduzione di una normativa generale antielusiva valevole per tutti i tributi erariali, con la previsione della possibilità di disconoscere le condotte poste in essere per fini esclusivamente o prevalentemente fiscali.
      La delega, inoltre, prevede: la revisione del principio di unicità dell'atto di accertamento e della sua integrabilità, ed il coordinamento con la disciplina dell'accertamento parziale e dell'adesione del contribuente; il potenziamento del sistema informativo, con l'acquisizione secondo modalità telematiche, l'armonizzazione delle informazioni utili alla prevenzione ed al contrasto dell'evasione e l'utilizzo delle medesime informazioni anche ai fini della corretta individuazione dell'indicatore della situazione economica del contribuente; il riordino e la razionalizzazione dei poteri di cooperazione con gli enti territoriali e previdenziali, nonché con le amministrazioni fiscali degli Stati esteri, e dello scambio di informazioni, anche in attuazione degli accordi internazionali; l'individuazione delle modalità e dei termini di ritrattabilità delle dichiarazioni; l'individuazione di specifici poteri di indagine e di accertamento in presenza dei fenomeni di frodi e l'estensione, in tali casi, della solidarietà nel pagamento del tributo tra i soggetti che hanno concorso alla stessa.
      L'articolo 4 demanda al Governo l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati, al fine di aggiornare il sistema estimativo del catasto stesso, attualmente basato sulla distinzione in categorie e classi, e allo specifico scopo di favorire un progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché il recupero dell'evasione ed elusione nel settore immobiliare.
      Nell'attuazione della delega il Governo si dovrà attenere a princìpi aventi quali finalità: la determinazione degli estimi catastali su base patrimoniale tenendo conto di parametri, specificatamente individuati dalla norma, che si basano sulla segmentazione territoriale e funzionale del mercato immobiliare, su specifici metodi di valutazione matematico-statistica, sull'utilizzo del parametro «metro quadrato di superficie», quale unità di consistenza cui riferire gli estimi catastali, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, e sulla definizione delle modalità e dei termini di aggiornamento del sistema di valutazione; la derivazione dalla base patrimoniale innanzi detta di una base reddituale, attraverso l'applicazione di saggi di redditività.
      Ulteriori princìpi cui dovrà attenersi l'esecutivo riguardano la rideterminazione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, soprattutto ai fini della deflazione del contenzioso, e l'articolazione del processo riformatore attraverso la definizione del ruolo dei comuni e dell'Agenzia del territorio nel rispetto dei princìpi sottesi alle funzioni decentrate, assicurando, a livello nazionale, l'uniformità e la qualità dei processi nonché il loro coordinamento e monitoraggio.
      La delega, infine, prevede, in aggiunta all'affissione all'albo pretorio, l'utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione per portare a conoscenza degli intestatari catastali i nuovi estimi, da individuare anche in deroga alle modalità previste dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e l'introduzione di meccanismi volti ad assicurare una sostanziale invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati.
      All'articolo 5 si demanda al Governo l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative
 

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vigenti, di natura sostanziale, processuale e procedimentale, in materia di tributi statali.
      L'attuale disciplina tributaria si caratterizza per un'oggettiva decodificazione causata dalla pluralità degli interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo. Di qui la necessità di armonizzare e codificare in un'unica sede le disposizioni fiscali nazionali.
      I testi unici, come qui sono stati pensati e disegnati, ordinano le disposizioni legislative sulla base di princìpi e criteri direttivi volti a: semplificare il linguaggio normativo, assicurando l'organicità e la coerenza giuridica delle disposizioni raccolte in ciascun testo unico, con l'abrogazione delle disposizioni obsolete; adeguare la normativa al dettato dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), nonché al diritto comunitario primario e derivato e alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee; uniformare la disciplina degli elementi essenziali dell'obbligazione fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni, ponendo il divieto dell'applicazione analogica delle norme tributarie che stabiliscono il presupposto e il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni; semplificare i procedimenti tributari; realizzare il coordinamento con le disposizioni degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.
      L'articolo 6 prevede che sui testi dei decreti legislativi siano acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Tali pareri dovranno essere resi entro trenta giorni dall'assegnazione (comma 1). Decorso inutilmente tale termine, il Governo ha facoltà di procedere in assenza dei pareri (comma 2). In ogni caso, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, sempre nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi sopra descritti e previa acquisizione dei pareri parlamentari, possono essere adottati uno o più decreti legislativi recanti interventi integrativi e correttivi, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo (comma 3). Dall'attuazione della delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
 

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